Art. 6.
(Esercizio delle attività).

      1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, nell'ambito di centri o istituti di estetista con denominazioni e segni distintivi idonei a indicare e a distinguere le attività professionali svolte.
      2. Presso ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, che svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
      3. L'impresa può essere esercitata professionalmente presso un'apposita sede organizzata dal committente, in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale. In tale caso il committente deve predisporre stabilmente appositi locali in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché di luoghi di cura o di riabilitazione, di centri e stabilimenti terapici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, per i quali sono stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni delle prestazioni professionali da effettuare.

 

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      4. È fatta salva la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta dal titolare dell'impresa autorizzata a esercitare in sede fissa o da un suo addetto appositamente incaricato, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui all'articolo 3.
      5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, non è ammesso lo svolgimento delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale in forma ambulante o di posteggio.
      6. È ammesso lo svolgimento delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede.
      7. Le attività professionali di estetista e di estetista bionaturale possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, in conformità ai requisiti richiesti per le rispettive attività.
      8. Le imprese abilitate ai sensi della presente legge, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, mediante apposito incarico professionale, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e prestazioni di rispettiva competenza secondo criteri di autonomia e di responsabilità, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere estetico e bionaturale del cliente. A tale fine le medesime imprese predispongono i locali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e di sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.
      9. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2
 

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che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, nonché prodotti erboristici complementari alle prestazioni svolte, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.